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ICI

IMU ANNO 2012 - REGOLAMENTO

 

 

 

I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2011
Sono soggetti all’imposta i proprietari, ovvero i titolari  del diritto d’usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie nonché i titolari di concessione su aree demaniali ed i locatari finanziari (LEASING), su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali od alla cui produzione e scambio è diretta l’attività dell’impresa.

ALIQUOTE:

 

* ALIQUOTA IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE:  accatastati nelle categorie A/1, A/8 e A/9

 6,00 ‰ (sei virgola zero per mille)

 * ALIQUOTA ORDINARIA:

7‰  (sette virgola zero per mille)

dunque valevole per tutte le altre tipologie di cespiti imponibili.

 DETRAZIONE:

(solo per immobili aventi categoria catastale A/1, A/8 e A/9)

 La detrazione per abitazione principale del soggetto passivo ( categoria A/1, A/8 e A/9) viene fissata nell’importo di € 103,29 e deve essere sottratta dall’imposta dovuta fino alla concorrenza del suo ammontare; essa deve essere inoltre rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale.

Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale  da più soggetti passivi, la detrazione, comunque nella misura massima di € 103,29 per ogni singola unità abitativa, viene ripartita in parti uguali fra i singoli proprietari indipendentemente dalla percentuale di possesso.

  UNITA’ IMMOBILIARI EQUIPARATE AD ABITAZIONE PRINCIPALE:

Sono equiparate all’abitazione principale e pertanto soggette alla medesima aliquota e detrazione:

  1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;
  2. gli alloggi regolarmente assegnati dall’ex Istituto Autonomo Case Popolari – I.A.C.P.
  3. l’unità immobiliare posseduta dal coniuge non assegnatario a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio a condizione che lo stesso non sia proprietario o titolare di altro diritto reale  su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
  4. le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate o utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti,
  5. le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
  1. le pertinenze utilizzate direttamente dal possessore e destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, così come individuate dall’art. 817 del Codice Civile nel limite massimo di due (02) pertinenze per unità abitativa (UNA cantinetta (C2) oppure UNA soffitta (locale di sgombro) (C2) purché situate nello stesso immobile ed UN box/autorimessa (C6)  anche esterno, per un numero di UNA per tipo e totale massimo di DUE);
  2. L’abitazione concessa dal proprietario, in uso gratuito a famigliare si applica ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento ICI l’aliquota deliberata per l’abitazione principale (MA NON PIÙ LA DETRAZIONE GIÀ UTILIZZATA ANCHE SOLO IN PARTE) , potrà essere applicata anche ad altre abitazioni di proprietà di soggetti passivi che le abbiano concesse (con atto regolarmente registrato da comunicare all’Ufficio Tributi) in uso diretto gratuito ed esclusivo ai parenti specificati in prosieguo:

-         Gli ascendenti genitori e nonni che vi abbiano effettivamente la residenza anagrafica e né loro né eventuali famigliari conviventi risultino proprietari di altere abitazioni nello stesso Comune;

-         I parenti diretti o collaterali entro primo grado (figlio/a o sorella/fratello) che vi abbiano effettivamente la residenza anagrafica e né loro né eventuali famigliari conviventi risultino proprietari di altre abitazioni nello stesso Comune;

 

NON DEVE ESSERE EFFETTUATO ALCUN VERSAMENTO SE L’IMPORTO COMPLESSIVO  DELL’IMPOSTA DOVUTA E’ INFERIORE A € 2,00

   

Per ogni eventuale informazione rivolgersi a:

SABRINA FONTANELLA

Ufficio Tributi del Comune di Pecetto di Valenza

Piazza Italia 1 – tel. 0131/940121

Data di aggiornamento: 02/03/2012

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