Prot. n. 253/2012
ORDINANZA N. 3/2012
IL SINDACO
RITENUTA la propria competenza all’adozione del provvedimento, in forza dell’articolo 54 comma 2 D.Lgs. 267/2000, trattandosi di atto finalizzato alla prevenzione ed eliminazione di pericolo alla pubblica incolumità;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’articolo 54 comma 2 prefato, il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini, potendosi valere, per l’esecuzione dei relativi ordini, ove occorra, dell’assistenza della forza pubblica;
DATO ATTO CHE, in forza degli eventi di precipitazione nevosa dell’ultima settimana, caratterizzati da quantitativi notevoli e seguiti da temperature costantemente inferiori a 0 gradi, risultano presenti, sui tetti, su davanzali, balconi e sporgenze degli edifici dell’abitato, significativi accumuli di neve non sciolta, nonché stalattiti e altri accumuli di ghiaccio, non correttamente trattenuti dalle superfici su cui insistono, aggettanti direttamente oppure con possibilità di scivolamento e caduta sulle vie pubbliche;
RITENUTA la ricorrenza del requisito del serio, concreto ed attuale pericolo per la pubblica incolumità a causa di quanto precede, sia in forza dei mutamenti termici, sia in forza fenomeni statici, di caduta di volumi di neve o ghiaccio, anche notevoli, sulle vie aperte al pubblico passaggio;
RITENUTO dovere adottare, ut supra, in via immediata ed urgente, misure contingibili a tutela dell’incolumità pubblica e privata, procedendo a specifiche prescrizioni, cui la generalità dei proprietari e dei detentori degli edifici nel centro abitato sono, con decorrenza immediata, tenuti ad attenersi;
RITENUTO, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, che l’esercizio da parte della Pubblica Amministrazione di attività vincolata derivante dalla sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per cui non può ravvisarsi alcuno spazio utile per un’eventuale cooperazione da parte del soggetto inciso, che non è necessario, nella fattispecie in questione, preavviso circa l’avvio del procedimento di cui all’art. 7 L. 241/1990;
VISTI:
ORDINA
1. i proprietari, e i detentori di fabbricati del centro abitato del paese e quello della frazione Pellizzari, a qualunque scopo destinati sono tenuti a rimuovere in via immediata il ghiaccio presente su grondaie, balconi, terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde dai tetti, dai balconi, dalle terrazze o da altre sporgenze sulle vie pubbliche ai fini di evitare danni alla pubblica incolumità;
2. i canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza.
3. ove si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, balconi o in genere da qualunque posto elevato, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l’area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla sorveglianza;
4. salvi casi di urgenza, delle operazioni di rimozione di cui al punto 3. deve essere darsi comunicazione all’Ufficio Tecnico del Comune;
5. le operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono limitare la circolazione perdonale e veicolare;
DISPONE INOLTRE:
6. l’obbligo per chiunque ne abbia il dovere di fare osservare la presente;
7. la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio Informatico consultabile sul sito istituzionale www.comune.pecettodivalenza.al.it per giorni trenta consecutivi;
8. la pubblicità supplementare della presente attraverso avvisi pubblici,
9. la comunicazione della presente alla Prefettura di Alessandria, al Comando Stazione Carabinieri di Valenza (AL), Comando di Polizia Municipale di Valenza competenti per territorio;
RENDE NOTO CHE:
10. ai sensi dell’articolo 3 L. 241/1990 e s.m.i. contro la presente sono esperibili le seguenti impugnazioni, con termini decorrenti dalla comunicazione: A) Ricorso in via gerarchica al Prefetto della Provincia di Alessandria, nel termine di giorni trenta: B) Ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte nel termine di giorni sessanta; C) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni centoventi;
11. Autorità competente: Comune di PECETTO DI VALENZA – Piazza Italia, 1 – 15040 PECETTO DI VALENZA (AL);
12. Ufficio in cui prendere visione dell’atto e acquisire informazione: Ufficio tecnico a Comunale.
Dalla Residenza Municipale, 03 Febbraio 2012
IL SINDACO
(Flavio DE STEFANI)
VISTO :
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(Geom. GALLO Corrado)
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